SOVERATO – NECESSITÀ DI UN DIFENSORE CIVICO
SOVERATO – La legge 6 giugno 1990 n.142 all’art.8 recita: “1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l’istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini”. Si tratta di una figura che potrebbe essere di grande aiuto ad un’amministrazione al fine di garantire la trasparenza dei suoi atti e consentire al cittadino di sentirsi sempre più cittadino. A Soverato, però, il difensore civico, per quanto previsto nel programma dell’attuale amministrazione, sembra caduto nel dimenticatoio. A ricordarsene è Ernesto Crea, assessore dimissionario della giunta Mancini che rivolgendosi ai giornalisti fa notare che forse tanti problemi a Soverato avrebbero assunto per dinamica e forse anche in vista di una soluzione una direzione diversa se l’attuale amministrazione avesse dato seguito ai suoi propositi in materia. Ma non è solo Crea a farsi carico del problema: è una vasta fetta della cittadinanza che avverte la necessità, magari senza percepirne il carattere tecnico-funzionale di una figura cui fare riferimento nella dinamica del suo rapporto con la pubblica amministrazione. Avviene non di rado infatti, che le scelte della amministrazione o l’instaurarsi di determinate situazioni locali produca nella cittadinanza un disappunto, per non dire una opposizione che meritano un seguito. Il difensore civico, in realtà, ove esista e operi, svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento delle condotte riconducibili all’amministrazione civica. Si pone dunque come la figura cui compete la tutela dei cittadini e non, comunque domiciliati nel territorio di riferimento, che siano lesi nei loro diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, eventualmente omissivi, di organi, uffici o servizi erogati dal Comune. Il difensore civico non entra dunque in concorrenza con i rimedi di carattere giurisdizionale e amministrativo previsti dall’attuale ordinamento; egli piuttosto si pone a lato dei poteri tradizionali e costituisce una “garanzia sussidiaria per il cittadino” nei casi di inefficienza della pubblica amministrazione. E questo appare soprattutto utile oggi in presenza di leggi poco perspicue o contraddittorie nonché di atti normativi numerosi non meno che controversi che disciplinano la stessa materia. Spetta in questo caso al difensore civico che costituisce una sorta di ponte tra la burocrazia e il cittadino contenere gli aspetti deteriori e correggere sino a dare ad essa dignità le condotte della pubblica amministrazione. Senza contare che la presenza e l’operatività nel tessuto cittadino di questa figura giuridica concorrerebbe e non poco a individuare, raccogliere e, per quanto nei suoi limiti, condurre a risoluzione i conflitti che immancabilmente si instaurano all’interno del civico consesso tra maggioranza e opposizione e che spesso producono il complicato e dispendioso ricorso, specialmente di quest’ultima alle autorità allo stato preposte.
Fabio Guarna