Innanzi ad un mercato azionario che coinvolge sempre più italiani ritengo sia opportuno analizzare gli strumenti che il nostro legislatore ha predisposto per prevenire alcune ipotesi delittuose configurabili come l’aggiotaggio. E questo soprattutto perché il reato di aggiotaggio presente nel nostro Codice Penale fin dalla sua promulgazione ha trovato sempre difficile applicazione stante il carattere macroscopico del dolo che la norma prefigura. Alla luce anche delle vicende che attualmente stanno investendo il mondo finanziario italiano può apparire attuale il contenuto di uno studio condotto in passato dal sottoscritto e che di seguito si riporta.
Recita l’Art. 501 del C.P.
RIALZO E RIBASSO FRAUDOLENTO DI PREZZI SUL PUBBLICO MERCATO O NELLE BORSE DI COMMERCIO.- Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili sul pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni51di lire.
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1°) Se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interesse stranieri;
2°) Se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di Stato ovvero il rincaro di merci di comune e largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa interdizione dai pubblici uffici
Anche questo articolo, come altri presenti nel libro II titolo VIII del C.P. “Dei Delitti contro l’Economia Pubblica”, presenta, nella fattispecie incriminatrice, il connotato di “gigantismo” che ne rende estremamente difficile l’applicazione.
Quest’ultimo, in particolare, si connette con il “dolo”. Che si palesa chiaramente come “dolo specifico” posto che l’azione criminosa voluta e/o intrapresa dall’agente (pubblicazione o, comunque, diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero ricorso ad altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato) deve avere il “fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci”.
Un “dolo specifico”, dunque, che, come tale, necessariamente deve essere ricercato e accertato in sede giudiziaria.
Il che non è, né appare, certamente, facile.
Anche perché chi, nella realtà, ponga in essere la condotta criminosa di che trattasi lo fa soprattutto (se non esclusivamente) per servire e perseguire un suo interesse privato e non già per il fine astratto di recare turbativa alla quotazione dei valori e delle merci, ossia all’economia nazionale.
Proprio sulla base di queste considerazione e, contestualmente, per prospettare una concreta operatività della norma, qualcuno, in sede interpretativa, ha suggerito/valutato che il fine di recare turbamento al mercato sia compreso nella condotta fraudolenta e truffaldina dell’agente nonché nella consapevolezza e volontà da cui essa non può non discendere; e che esso non esiga pertanto ulteriori accertamenti.
Altri Autori, invece, muovendo dalla medesima volontà di rendere praticabile la norma, ma ritenendo, più correttamente, non potersi, stante il suo dettato, rimuovere, per via interpretativa, la necessità dell’accertamento, nell’agente, del fine di turbare il mercato interno dei valori e delle merci, ossia il “dolo specifico”, né altrimenti e in sostanza assumere l’equivalenza di questo con il “dolo generico”, arrivano a suggerire una riscrittura della fattispecie incriminatrice di che trattasi in cui chiaramente il primo risulti assolto e assorbito nel secondo
Infine, ad abundatiam, il Fornasari dopo aver fatto riferimento alla legge 17 Maggio 1991, n. 157 sulla disciplina penale dell’INSIDER TRADING e delle frodi mobiliari e, più precisamente all’art. 556 di detta legge il quale comprende nei primi tre commi tre distinte ipotesi di pratiche fraudolente e manipolatrici del mercato mobiliare (che, sono assimilabili “al genus dell’aggiotaggio”) osserva che, ivi, il legislatore significativamente ha previsto il dolo specifico (lo stesso dell’aggiotaggio comune) sia nel secondo che nel terzo comma mentre non lo ha previsto nell’ipotesi base del primo comma.
A suo giudizio, questa circostanza, che non lascia spazio a distinte interpretazioni, porta – “anche alla luce del fatto che l’art. 5, 1° comma, a parte il silenzio sul dolo specifico, ricalca esattamente, diminuendo la pena inflitta, la fattispecie dell’art. 501 c.p. ” – ad una sola conclusione, quella, cioè, da cui discende la definitiva conferma che “il fine di turbamento del mercato interno delle merci o dei valori non può essere legittimamente estromesso dal novero degli elementi di fattispecie dell’art. 501, visto che il legislatore del 1991 ha consapevolmente optato per una distinzione tra ipotesi a dolo generico e a dolo specifico ed ha cancellato la previsione di questo, con rilevanti conseguenze sul piano del trattamento sanzionatorio, laddove ha voluto prescinderne”.
A dire il vero, l’argomento utilizzato dal Fornasari a sostegno della sua interpretazione in ordine all’ineludibile presenza nella previsione di fattispecie dell’art. 501, del “dolo specifico” – interpretazione che, peraltro, sentiamo di condividere in pieno – ci appare, absit iniuria verbis, piuttosto debole e opinabile. Anche perché sarebbe agevole pervenire a conclusioni opposte alle sue utilizzando gli stessi argomenti ma richiamandosi, il luogo che alla legge n. 157 del 17 maggio 1991 al 1° coma dell’art. 501 bis del c.p. in cui il legislatore del 1976 (tutto sommato coevo a quello del 1991), rappresentando una condotta criminosa decisamente simile a quella prevista nella fattispecie del precedente art. 501, non la connette al dolo specifico ma chiaramente la situa nell’ambito del dolo generico.
Dei restanti nodi interpretativi che la norma in esame presenta – tutti, del resto, concorrenti col primo del quale abbiamo sin qui discusso – uno riguarda la configurazione del reato.
Per la giurisprudenza, – ristretta, peraltro, all’esiguo numero dei casi esaminati – si tratta di un reato di “pericolo”. Concorda con questo indirizzo il Manzini che però preferisce qualificare il pericolo come “presunto”.
“Si tratta di pericolo presunto dalla legge, come risulta dal testo dell’art. 501, perché non si richiede la prova che un pericolo effettivo sia corso o sia stato corso, in quanto l’art. 501 fa consistere la pericolosità del fatto per l’economia nazionale nell’uso di mezzi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato”.
Altri Autori, invece, come il Pedrazzi, il Polvani, la Bertolino, il Fiandaca-Musco, il Fornasari ritengono non doversi valutare, nel caso, la concretezza del pericolo e, per questo, hanno elaborato il concetto di pericolo “astratto”66 bis.
Per essi dunque, la condotta criminosa non deve contenere in sé, se non in astratto, l’attitudine a causare l’evento; è sufficiente, insomma, che essa sia tipicamente orientata a produrre un rialzo o un ribasso dei prezzi.
Se così non fosse, d’altronde, se fosse, cioè, necessario accertare in concreto la sua pericolosità, la novità legislativa di cui l’art. 501 è portatore per il fatto che la sua formulazione non adegua l’usato disegno dei resti di danno, perderebbe la ragion d’essere. Senza contare che, in conseguenza, verrebbe meno ogni reale possibilità di perseguire i reati di aggiotaggio.
Difforme è, per contro, l’interpretazione che della natura del pericolo, nella norma di che trattasi, danno il Conti, l’Azzali, il La Cute ed il Mazzacuva. Per questi autori esso sussiste soltanto quando si a “concreto”, quando, cioè, la condotta criminosa abbia effettivamente in sé la capacità di produrre il danno. Per il Mazzacuva, inoltre, è solo assumendo la sua concretezza che si rispetta il principio costituzionale della necessaria lesività delle fattispecie penali.
Non è mancato, infine, chi, in materia, ha tentato una terza via ipotizzando il pericolo concreto generico.
Un altro nodo che l’interpretazione della norma in esame rappresenta è costituito dal cosiddetto “tentativo” che, per alcuni Autori, “trattandosi di delitto a consumazione anticipata … non è ammissibile”, mentre, per altri qualche volta può esserlo. E questo accade quando la dinamica del delitto in questione si presenta scomponibile, ad esempio, in due fasi successive una delle quali può coincidere, appunto, con il tentativo e l’altra con la consumazione vera e propria.
Non esistono, invece, sostanziali contrapposizioni nella dottrina, e tra quest’ultima e la corrispondente giurisprudenza, per quanto riguarda, ad esempio, l’individuazione dell’oggetto giuridico (del quale abbiamo implicitamente parlato nelle precedenti pagine trattando del “dolo”) che la norma tutela. Si tratta, in questo caso, dell’economia nazionale ossia dell’interesse pubblico o collettivo che con questa coincide e cui il rialzo ed il ribasso, artificialmente creato, dei prezzi delle merci e dei valori recherebbe sicuro nocumento.
La giurisprudenza contigua (ci riferiamo, segnatamente, alla sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1976) ha espresso analogo orientamento sostenendo che la norma ha lo scopo di evitare il possibile pregiudizio, mediante una determinazione fraudolenta dei prezzi delle quotazioni, dell’interesse economico legato alla circolazione ed allo scambio delle merci e dei valori. Per la Corte Costituzionale, l’art. 501 ha uno specifico referente “nell’art. 47 Cost. nelle parti in cui si pongono tra i fini della Repubblica l’incoraggiamento e la tutela del risparmio, la disciplina, il coordinamento ed il controllo dell’esercizio del credito, il favore per il diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”.
Si tratta di un doppio riconoscimento. Il primo riguarda l’interesse collettivo, (dunque l’economia nazionale) e la sua prevalenza sugli interessi dei singoli operatori economici; per il secondo la corretta determinazione delle quotazioni di mercato deriva oltre che dal concorso e dalla competizione, tra di loro, delle forze economiche (secondo lo schema liberista), anche dai legittimi interventi che lo Stato adotta a tutela dei prezzi ricadenti sotto il suo controllo.
Ancora: non esistono sostanziali difformità di vedute, in dottrina, per quanto riguarda – a parte il “dolo” dell’agente – la percezione della condotta incriminata o l’individuazione dell’oggetto materiale del reato o la definizione dell’evento. Né per quanto riguarda il significato da annettere e il campo di azione e/o interazione da attribuite al verbo “pubblica” o al successivo verbo “divulga”, nonché agli aggettivi “falso”, “esagerato”, “tendenzioso” e alla locuzione “altri artifici”.
Semmai si nota qualche differenza di valutazione tra giurisprudenza e dottrina nella valutazione di alcuni casi particolari.. Come quando, ad es. la prima ritiene che la semplice comunicazione di notizie false ad una o più persone determinate non integri gli estremi del reato; mentre, al contrario, per le seconde quegli estremi possono sussistere e la comunicazione può assumere valenza di “artificio” se essa si dimostra capace di suscitare, nel prosieguo, la propagazione della notizia di cui è portatrice.
Del pari, la giurisprudenza ritiene/ha ritenuto che un mezzo in sé lecito non possa essere considerato un “artificio” risalendo alle intenzioni fraudolente dell’agente che lo adopera. Può assumere il carattere di “artificio” solo se e quando si componga di elementi oggettivamente ed intrinsecamente illeciti. Sicché non sono state considerate come artifici operazioni di borsa in sé lecite ma poste in essere a seguito di informazioni illecitamente ottenute dall’agente.
È stata in altra occasione – e sempre dalla giurisprudenza, – considerata artificio anche una espressione di pensiero quale è una “critica”: ma solo perché composta di elementi e dati falsi o subdolamente utilizzati.
Diversamente, per la dottrina, l’attenzione non deve essere rivolta al mezzo in quanto tale, ma, piuttosto, alla sua idoneità a produrre il rialzo o ribasso dei prezzi verso cui fraudolentemente è indirizzato l’agente. Talché quest’ultimo può commettere il delitto di che trattasi anche adoperando mezzi non illeciti. E, sempre per la dottrina – in linea, nel caso, con l’indirizzo espresso in proposito dal guardasigilli nella sua relazione preparatoria – la locuzione “mercato interno” compresa nel dettato della norma porta che quest’ultimo vada nettamente distinto dal mercato straniero e dal mercato meramente locale. Se ne deduce che il delitto di aggiotaggio non si configura quando la condotta criminosa dell’agente, ancorché possa comprendere in sé tutti gli altri estremi previsti per essa dalla norma, – si eserciti esclusivamente in ambito ristretto e locale .
Da ultimo, le circostanze aggravanti. La norma ne prevede tre. La prima consiste nell’effettiva verificazione dell’aumento o diminuzione del prezzo delle merci e dei valori. La seconda prevede che l’agente commettendo il reato, si prefigga lo scopo di favorire interessi stranieri. La terza interviene quando la condotta criminosa di quest’ultimo provochi un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di Stato ovvero il rincaro di merci di comune e largo consumo.
La prima, dunque, che è il portato dell’effettiva idoneità del delitto a produrre, in concreto, gli effetti verso cui è indirizzato, ha carattere oggettivo. È circostanza aggravante perché la consumazione del delitto stesso coincide, già prima, con il pericolo, ad esso intrinseco, della sua verificazione.
La seconda ha carattere soggettivo perché attribuisce la commissione del reato ad un “cittadino”. La terza circostanza, come la prima, ha carattere oggettivo.
Si tratta, infine, di circostanze aggravanti tra le quali potrà esservi concorso fatta eccezione della prima con la terza rimanendo, in questo caso, l’una necessariamente assorbita dall’altra.
Mette conto rilevare, in epilogo, che il delitto in questione è stato escluso dai benefici previsti dal decreto di amnistia18 dicembre 1981, n. 774 per la particolare rilevanza del bene giuridico tutelato dall’articolo.
Fabio Guarna