SOVERATO – Il ritiro della delibera di nomina del revisore unico dei conti stabilito dal consiglio comunale di Soverato, rappresenta per gli effetti prodotti nel panorama delle normative che riguardano gli enti locali un caso interessante. Infatti, dando seguito alla circolare, il collegio nominato prima legge finanziaria ha ripreso il suo posto senza soluzione di continuità, facendo di fatto decadere l’organo monocratico. È come se la delibera della nomina del revisore unico non fosse mai venuta ad esistenza. Ma parlare di nullità o inesistenza di un atto amministrativo è questione che occupa la giurisprudenza e la dottrina da decenni. Infatti se si analizzano alcune pronunce dei giudici amministrativi si osserva che a volte si parla di atti “nulli”, altre volte di atti “radicalmente nulli” o infine di atti “inesistenti”. Diventa legittimo chiedersi, a questo punto, se il regime degli effetti prodotto dagli atti nulli e da quelli definiti inesistenti sia identico. Venendo al caso Soverato, v’è da rilevare che il ritiro della delibera in linea generale non ha prodotto grossi stravolgimenti, in quanto il revisore unico dei conti eletto faceva parte del collegio nominato precedentemente e, come è stato ribadito durante l’assise comunale, non aveva eseguito alcun atto dopo l’affidamento dell’incarico pur essendo potenzialmente abilitato a compierlo. Durante l’assise però, il gruppo Apd rappresentato da Francesco Severino e Vincenzo Giorla hanno votato contro la delibera di ritiro, chiedendo prima della votazione che in caso di ritiro si dovesse procedere come atto susseguente ad una nuova elezione del collegio. Bisogna rilevare che l’ipotesi di Severino che parlava a nome del gruppo Apd è sembrata abbastanza insolita tanto che il sindaco ha detto “non sta né in cielo e né in terra”. Infatti, la prima osservazione che viene da fare è che una volta decaduto il collegio, la nuova votazione dovrebbe essere fatta solo per un unico revisore. Ma la proposta di Severino ha un, seppur debole, elemento di fondatezza e soprattutto richiama l’attenzione su alcune aspetti che riguardano l’interpretazione delle norme. Infatti nella circolare ministeriale nella quale si danno alcuni chiarimenti sulla finanziaria che consentono la sopravvivenza dei collegi dei revisori nei comuni inferiori a 15.000 abitanti, si legge fra le altre cose: “si evidenzia inoltre – che pur non trattandosi di un collegio perfetto – per evidenti ragioni di funzionalità anche in presenza della modifica normativa sopra citata (comuni inferiori a 15.000 ab. ndr) si deve comunque procedere alla sostituzione di uno dei componenti dell’organo collegiale ove ciò fosse necessario (per dimissioni, impedimento o altro). Secondo le regole generali art. 235, comma 1 Tuel, l’incarico affidato al nuovo componente avrà durata limitata alla naturale scadenza dell’organo collegiale”. Da ciò è possibile dedurre che il collegio resta in vita anche se un componente si dimette. E cosa succede se a dimettersi sono tutti i componenti? E ancora che cosa si intende per “altro” motivo? Dubbi che comunque resteranno in quanto il consiglio ha votato per il ritiro della delibera, facendo tornare al loro posto il vecchio collegio dei revisori precedentemente nominato con il solo voto contrario di Giorla e Severino e l’abbandono dall’aula prima della votazione dei consiglieri del gruppo centrosinistra progetto per Soverato.
Fabio Guarna (Fonte: l Quotidiano della Calabria)