La recente pronuncia della Cassazione sul danno esistenziale sta facendo riflettere i giuristi. Le SS.UU Civili infatti hanno stabilito che il danno esistenziale non va considerato come figura autonoma ma deve essere ricompreso in quella di danno non patrimoniale. Infatti con la sentenza n. 26972 dell’11 novembre 2008 è possibile dedurre in sintesi che il danno non patrimoniale è categoria generale e non è soggetto ad ulteriori divisioni in sottocategorie diversamente definite. Pertanto non è possibile fare richiamo ad una generica sottocategoria di cd “danno esistenziale” in quanto facendo così si determinerebbe con il portare il danno non patrimoniale nella sfera dell’atipicità. Una interessante analisi della sentenza unita ad acute osservazioni fatte “a caldo” si trova sul sito Atalex in una nota a firma dell’Avv. Luigi Viola.