Sentenza del Consiglio di Stato: sindaci dirigenti nei comuni piccoli

Potrebbe interessare molti piccoli comuni del basso jonio, nel caso versino in una situazione rientrante nell’art. 53 comma 23 della legge 388/2000, la recente decisione della IV sezione del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 1070/2009 ha dichiarato la legittimità della delibera di Giunta di un comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti attraverso la quale erano state attribuite al sindaco le competenze dei dirigenti e pertanto era stato considerato legittimo l’annullamento di una concessione edilizia. Il fatto era accaduto dopo il provvedimento emesso da parte del primo cittadino di un comune che nella posizione di responsabile del servizio tecnico urbanistico aveva ordinato l’immediata cessazione dei lavori annullando una concessione edilizia e aveva invitato a presentare una nuova richiesta, corretta delle difformità rilevate. La ditta che aveva ottenuto la concessione aveva impugnato il provvedimento e tra l’altro aveva sostenuto che il primo cittadino non era competente ad adottare atti di annullamento di concessioni e ordinare la cessazione di lavori, in quanto atti di gestione dei  dirigenti facendo riferimento all’art. 107 del Dlgs 267/2000. Il Consiglio di Stato, però non ha accolto tale tesi, sostenendo  e argomentando che l’art. 107 del Testo Unico è derogabile nei comuni con meno di 5000 abitanti. E ciò in base alla lettura dell’articolo 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 secondo la quale i comuni in oggetto hanno la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative in deroga  al Dlgs n.29/1993, all’articolo 107 del Testo Unico e possono quindi attribuire a componenti dell’organo esecutivo  la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di compiere atti di natura gestionale. Pertanto la delibera di giunta che risale al 2007, avendo previsto tale deroga, è stata riconosciuta dalla sentenza del Consiglio di Stato, legittima.

Fabio Guarna

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