Riforma ordine degli avvocati: non basta essere pochi per essere bravi

Su questo blog abbiamo inserito in home page un banner che rimbalza ad un post in cui si parla della proposta di riforma dell’ordine degli avvocati e delle proteste che si stanno registrando in rete su di essa. Sulla proosta dit riforma è intervenuto Fabio Guarna. Di seguito vi riportiamo il suo corsivo di Fabio Guarna, pubblicato nelle pagine regionali de “Il Quotidiano della Calabria” dal titolo: “non basta essere pochi per essere bravi”.
Se dovesse essere approvata la recente proposta di riforma dell’ordinamento forense, essa introdurrebbe nel nostro sistema giuridico una serie di principi, che in un mercato aperto e libero come quello europeo, riporterebbe il nostro paese indietro di molti anni. In questa sede non intendo discutere sull’opportunità di rivedere le condizioni di accesso alla professione di avvocato e di permanenza all’iscrizione all’albo relativo, perché bisogna ammettere che esistono delle valide ragioni per ridisegnare la figura del difensore, considerato anche  il crescere del numero di avvocati presenti nel nostro paese,  – al punto da potersi dire,  pur con un certo rammarico e senza ipocrisie, della ormai effettiva presenza di un “proletariato forense” -. Tenendo sempre a mente che l’obiettivo finale, quando si trattano materie che riguardano la giustizia, sia sempre quello di garantire a tutti i cittadini il migliore servizio,  non possiamo non rilevare che  mentre osserviamo un atteggiamento da parte dei legislatori europei,  teso a produrre norme che tendono a liberalizzare l’economia, – tanto che qualcuno arriva a considerare la possibilità dell’abolizione degli ordini professionali – , in questi giorni in Italia il Consiglio Nazionale Forense, ha  approvato il testo di riforma proposto dalla maggioranza che presto verrà discusso in Parlamento, senza tenere conto di alcuni effetti aberranti  che esso potrebbe produrre una volta in vigore. Innanzitutto si stabilisce che debba essere cancellato dagli albi chi effettivamente non esercita la professione. E ciò –  in linea di principio – non sarebbe un fatto biasimevole . Lo diventa invece quando si prevede come requisito dell’iscrizione all’albo degli avvocati, l’aver superato l’esame di abilitazione non oltre i cinque anni precedenti la domanda di iscrizione, senza considerare che in una tale generalizzazione, rientrerebbe casi completamente diversi fra di loro e con pochi aspetti in comune. Provo a esemplificare, presentando il mio caso personale.  Mi sono abilitato all’esercizio della professione e quindi iscritto all’albo degli avvocati.  In seguito mi sono cancellato quando ho cominciato ad ottenere incarichi di durata annuale nella P.A. (pubblica amministrazione) , essendo la mia condizione  incompatibile con l’esercizio della professione forense. Premetto che non ho mai smesso di restare “in odore di diritto”, perché ho  continuato ad aggiornarmi, vuoi per la passione che ho sempre nutrito verso le materie giuridiche e vuoi anche per preparare concorsi, come quello che mi auguro sia bandito al più presto, in magistratura.  Senza dimenticare che fra i miei titoli, c’è anche quello che mi conferisce dopo il superamento di  un concorso ordinario, l’abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche nelle scuole superiori.   Ebbene, approvata la riforma. se dovessi continuare ad accettare contratti a tempo determinato nella P.A., mi verrebbe preclusa definitivamente la possibilità di reiscrizione all’albo degli avvocati. Con la beffa che il giorno in cui non dovessi  stabilizzarmi nella P.A. o ricevere altre proposte di contratto a tempo determinato, resterei  con nulla in mano. Mettendo da parte le conseguenze economiche del mio caso personale, ritengo però che con questi ostacoli si stanno fondando le premesse per una drastica riduzione del numero degli avvocati a cui non fa seguito un innalzamento del servizio reso dai difensori. Infatti, dove c’è concorrenza – e la Corte Costituzionale n.189/01 a proposito ha dichiarato che “i servizi legali sono naturalmente concorrenziali” – , il livello delle prestazioni necessariamente si eleva. Cosicché, se ai casi prospettati si aggiunge che fra i criteri presuntivi per “dare prova di esercizio effettivo e continuato della professione” ci sia quello di un livello minimo di reddito in vigore per la Cassa di previdenza e assistenza, si capisce bene come cancellato “il proletariato forense”, di avvocati ne resteranno ben pochi. E non basta essere pochi per essere bravi. Concludo, confidando in una rivisitazione della proposta di legge di riforma e con la speranza che mi viene da una massima che si attribuisce a Cicerone: “Posteriores enim cogitationes sapientiores solent esse” : “i pensieri che vengono in un secondo momento di solito sono più saggi”.

Fabio Guarna ( Il Quotidiano della Calabria)

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