Da qualche giorno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo istituto della mediazione civile approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (G.U. n. 53 del 5 marzo 2010 – (cfr. Altalex). Si tratta di un decreto attuativo della riforma del processo civile con la finalità di snellire e velocizzare il contenzioso. Da una prima approssimativa lettura si rileva che per gli avvocati è stabilito l’obbligo di informare il proprio assistito in modo chiaro e per iscritto durante il primo incontro, della opportunità di usare l’istituto della mediazione. Il documento sottoscritto dal cliente va allegato all’atto introduttivo del giudizio, in caso contrario sarà il giudice a informare le parti o la parte della possibilità di avvalersi dell’istituto della mediazione. Spulciando su alcuni forum presenti sul web (google groups), alcuni avvocati hanno discusso della questione abbozzando un modello da far sottoscrivere al cliente e da allegare agli atti introduttivi del giudizio. La formula potrebbe essere la seguente (naturalmente usiamo il condizionale trattandosi di una prima bozza): “la parte assistita rende atto di essere stata debitamente e chiaramente informata, ai sensi dell’art. 4, comma 3°, del D. Lgs. 28/2010: a) della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal citato decreto; b) delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 17 e 20; c) dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, previsti dall’art. 5, comma 1°.” In ogni modo sul sito del Consiglio Nazionale Forense è stata predisposta una pagina web in cui è possibile scaricare un fac-simile dell’informativa dovuta dall’avvocato al proprio assistito su facoltà, obblighi e agevolazioni fiscali.
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