CANCELLAZIONE VOLI – Il volo si considera cancellato per quanto attiene alla disciplina applicabile in materia di risarcimento del danno anche quando l’aereo è partito ma per un qualsivoglia motivo, è tenuto a rientrare all’aeroporto da dove ha preso il volo, e i passeggeri sono stati trasferiti su altri voli. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 13 ottobre 2011 (procedimento C-83/10). Il fatto ha riguardato alcuni passeggeri di una compagnia aerea europea che avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti (materiali e morali) perché durante il volo che collegava due città europee, l’aereo dopo essere decollato ha fatto ritorno subito dopo all’aeroporto di partenza per un guasto tecnico. Ai passeggeri sono state proposte alternative di imbarco per il giorno successivo senza però che la Compagnia aerea garantisse una sistemazione in hotel o assistenza durante l’attesa del nuovo volo. Compagnia che – a dire della Corte – avrebbe dovuto considerare il caso in esame come una vera e propria “cancellazione dal volo” in cui esso rientra.
Segnaliamo inoltre, fuori da questo caso, che la normativa sulla cancellazione dei voli tiene conto di alcune circostanze, basti ricordare quanto avvenuto qualche anno fa in cui furono numerosissimi i voli cancellati (strictu sensu) a causa delle ceneri del vulcano islandese Eyjafjallajökull che mandò in tilt il traffico aereo. In quel caso si trattava di una cancellazione derivante da circostanze eccezionali.