Verso un nuovo diritto penale? Nullum crimen sine confiscatione

La crisi economica ha condizionato anche la legislazione penale e in parte anche la giurisprudenza, nel senso che quest’ultima – specie quella della Corte di giustizia Europea – ha frenato la deriva giustizialista della prima. Uno degli istituti che maggiormente ne ha risentito è quello relativo alla confisca e più in generale all’introduzione di modelli che urtano con i principi cardine contenuti nella nostra Costituzione che caratterizzano uno Stato di diritto. Vero è che, molte volte le finalità di provvedimenti del genere sono apparsi costruiti più per dare una risposta punitiva ad un dato evento criminoso che per assumere una effettiva misura preventiva. Tutto ciò è stato favorito da un clima, prodotto dal collasso del sistema economico, che ha spinto, spinge e non si sa fino a quando continuerà a spingere l’opinione pubblica ad esprimere il massimo della disapprovazione contro i cd crimini del profitto. Ed anche ciò verosimilmente è stato incentivato dalla inadeguatezza dei sistemi processuali incapaci di assicurare una conclusione del giudizio che permettesse di avvicinare quanto più possibile la verità sostanziale a quella processuale.
Non possiamo però esimerci pur riconoscendo l’efficacia dell’azione legislativa posta in essere nell’attuale frangente, come essa contrasti spesso con diversi principi del nostro ordinamento in materia penale come quello di legalità e presunzione di innocenza. Appare dunque interessante e meritevole di attento approfondimento quanto ha scritto Vittorio Manes, Professore Ordinario di Diritto penale presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna sul tema delle “misure patrimonali” di contrasto alla criminalità in cui si rileva l’uso sempre più intenso della confisca come mezzo di lotta alla criminalità del profitto. Afferma Manes fra le altre cose nel suo scritto dal titolo “Nullum Crimen sine confiscatione” che abbiamo usato per una parte del titolo di questa breve riflessione: “le ambiguità di inquadramento dogmatico dei singoli prototipi e delle diverse costellazioni tipologiche di confisca hanno lasciato campo libero al legislatore (europeo e nazionale) ed alla giurisprudenza interna, consentendo lo sviluppo del sistema attuale delle confische in una dimensione per molti aspetti contrastante con le garanzie fondamentali – e con le “certezze negative” del diritto penale”. Non è della confisca che in questa sede intendiamo soffermarci, ma sicuramente essa consente agli operatori del diritto di trovare un filo rosso per valutare un trend di produzione legislativa che riguarda anche altre istituti.
Vero è che, come attualmente in diversi campi si osserva il cambiamento di tradizionali modelli ideali: si pensi alla comunicazione con l’avvento di internet che ha invertito il tradizionale approccio fra fonti d’informazione e fruitori delle stesse, anche il diritto penale sembra destinato a vivere una stagione di trasformazione di alcuni schemi secondi i quali si relazionava la teoria con la pratica. Trattandosi di materia delicata ogni trasformazione non può però e non deve avvenire, trascurando l’imporsi di alcune tendenze, spesso denunciate pubblicamente da alcune camere penali, come quello di un utilizzo esteso ad es. del decreto legge in materia penale che non si addice ad uno Stato di Diritto, o quello delle “addizioni giurisprudenziali” offerte dall’ampliamento interpretativo di alcune norme di nuova produzione. Così come all’avanzare in penombra del sospetto nell’analisi dei fatti a dispetto della necessaria lesione del bene giuridico come elemento costitutivo del reato. Tutti aspetti, insieme ad altri che sinora non sembrano trovare in dottrina alcun accredito e che però in futuro non è escluso possano diventare i nuovi dogmi di un diritto penale attualmente impensabile.

Fabio Guarna