Nel comprensorio del basso jonio questa mattina era possibile osservare molti rami di albero sradicati dal forte vento lungo la strada. Dopo la Francia quindi anche l'Italia è stata colpita da fortissimi venti. Sul sito della Protezione civile all'indirizzo si legge nel bollettino di vigilanza che anche la Calabria è interessata a fenomeni di forti venti di burrasca. Riportiamo di seguito quanto viene segnalato sul sito della protezione civile per i giorni 13 e 14 febbraio 2007. FENOMENI SIGNIFICATIVI O AVVERSI PER IL GIORNO 13 FEBBRAIO 2007. Precipitazioni: - sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati su Campania, Basilicata e sulla Calabria. - sparse, con quantitativi cumulati deboli sul Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna orientale, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia. Visibilità: ridotta durante le precipitazioni. Temperatura: senza variazioni significative. Venti: di burrasca con raffiche fino a tempesta da nord-ovest sulle due isole maggiori e zone tirreniche di Calabria, Basilicata, Campania e Lazio; forti con raffiche di burrasca sulle zone adriatiche e restanti zone meridionali peninsulari, sul versante tirrenico in genere e localmente sulla Liguria. Attenuazione dell'intensità dalla serata, sulle regioni centro-settentrionali. Mari: agitati o molto agitati il Mare di Sardegna, Bocche di Bonifacio, Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; agitati al largo il Mar ligure, localmente lo Ionio al largo; molto mossi gli altri bacini. Dalla sera tendenti tutti a calare di intensità. Mareggiate lungo le coste esposte al vento. FENOMENI SIGNIFICATIVI O AVVERSI PER IL GIORNO 14 FEBBRAIO 2007. Precipitazioni: - sparse, con quantitativi cumulati deboli, localmente moderati sulla Liguria, alta Toscana e settore occidentale dell'Emilia Romagna; nevose al di sopra dei 1200-1500. Visibilità: ridotta durante le precipitazioni. Temperatura: senza variazioni significative. Venti: localmente forti occidentali sulla Sardegna; localmente forti occidentali sulla Sicilia e forti nord-occidentali sulla Puglia meridionale, in rotazione dalla serata da sud-ovest. Mari: molto mossi il Tirreno meridionale settore occidentale, Canale d'Otranto, Stretto di Sicilia e Ionio; tendenti a molto mosso il mare e Canale di Sardegna. Maggiori informazioni sul sito della Protezione Civile
Read More »Promozione calabrese girone A, il Montepaone perde col Simeri Crichi
Un minuto di silenzio per ricordare Racisi come in tutti campi d'Italia quindi comincia l'incontro fra Montepaone e Simeri che per la squadra di casa va male. Perde due a uno infatti la squadra di Mr. Gerace restando ferma a quota 9 punti in classifica e al penultimo posto. Di seguito risultati della 20° giornata del campionato di promozione calabrese girone A e classifica: risultati: Colosimi-C.Amantea 1-0; Cutro-Isola C.R. 3-1; Mirto Crosia-San Fili 2-1; Montepaone-Simeri Crichi 1-2; Nuova Audace-Fuscaldo 2-5; Promosport-Azzurra Rossano 1-2; Raffaele Nicastro-Luzzese 1-1; Tiriolo-Martelletto-Schiavonea 1-1 classifica: Cutro punti 41; Tiriolo Martelletto 40; Comprensorio Amantea 36; Isola e Schiavonea 34; Simeri Crichi e Rossano 33; Promosport e Luzzese 30; Colosimi 28: Fuscaldo 23; Mirto Crosia 18; Nuova Audace e Raffaele Nicastro 14; Montepaone 9; San Fili 6.
Read More »Campionato serie A, l'Inter prosegue la marcia per lo scudetto
Un minuto di silenzio per ricordare Filippo Racisi come in tutti i campi d'Italia quindi inizia la partita fra Chievo e Inter. Dopo appena 42 secondi i nerazzurri centrano il gol con Adriano e raddoppiano al 6 del secondo tempo con Crespo. Per l'Inter, una grande Inter i punti sono 60 punti con un primato in classifica che si consolida di giornata in giornata. Di seguito la e classifica dopo la 23a giornata del campionato di serie A: Inter 60 punti; Roma 49; Palermo 42; Empoli 32; Lazio e Catania 31; Milan 30; Atalanta e Udinese 29; Sampdoria 27; Fiorentina e Siena 25; Cagliari e Livorno 23; Torino 22; Reggina 19; Chievo 18; Messina 17; Parma 15; Ascoli 12
Read More »Calcio, riprende il campionato
Dopo i drammatici eventi di Catania dove ha perso la vita l'agente di polizia Filippo Racitisi si riprende a giocare sui campi di calcio con una serie di restrizioni. Il provvedimento è stato disposto dal governo che con un decreto legge urgente ha assunto misure urgenti per la prevenzione e repressione dei fenomemi di violenza connessi a competizioni calcistiche. Di seguito il testo del decreto legge che si può anche consultare sulla Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007) ed è anche pubblicato su diversi siti fra cui cittadinolex.kataweb.it introdotto da un articolo riepilogativo del contenuto e oggi su "Il sole 24 ore". TESTO NON UFFICIALE PER L'UFFICIALITÀ SI RIMANDA AL CARTACEO DI GU N. 32 DELL'8/2/2007 DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n.8 - Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. (Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 Febbraio 2007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Misure per la sicurezza degli impianti sportivi 1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte "a porte chiuse". Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorchè l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003. 2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. è, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.". 3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati. Art. 2. Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole: "e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ed all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse."; b) al comma 5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni"; c) al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro"; d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.". 2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente: "1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.". Art. 3. Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.". 2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi incui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.". Art. 4. Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6"; b) al comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono soppresse; le parole: "dai quali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla quale" e le parole: "entro le trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore"; c) al comma 1-quater, dopo le parole: "1-bis," sono inserite le seguenti: "e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,". 2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato. 3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2," sono inserite le seguenti: "nell'articolo 6-ter". Art. 5. Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti 1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.". Art. 6. Misure di prevenzione 1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente: "Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.". Art. 7. Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale 1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: "della reclusione da tre a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da cinque a quindici anni". 2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.". Art. 8. Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. è parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate. 3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro. 4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Art. 9. Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio 1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate. 3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Art. 10. Adeguamento degli impianti 1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.". Art. 11. Programma straordinario per l'impiantistica sportiva 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali. 2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Read More »Pompe chiuse nei prossimi giorni. Continua la protesta dei benzinai.
Non si arrendono i benzinai nella protesta contro il decreto sulle liberalizzazioni disposto dal Governo e proposto dal Ministro Bersani. Lo hanno annunciato in queste ore le organizzazioni di categoria (Faib-Aisa, Fegica e Figis-Anisa) che hanno proclamato altri quattro giorni di chiusura delle pompe. Gli impianti resteranno chiusi dal 27 febbraio al 2 marzo. Quanto ai risultati della precedente protesta che ha visto le stazioni di benzina chiudere dalle ore 19 di martedì 7 febbraio 2007 alle ore 19 di mercoledì 8 febbraio 2007 si legge in una nota stampa pubblicata sul sito Fegica: "Data: 06/02/2007 Autore: Fegica Cisl Benzinai: oltre il 92% l'adesione dello sciopero in Sicilia. STRAORDINARIA ADESIONE ALLO SCIOPERO IN SICILIA, DALLE 19.00 CHIUDONO GLI IMPIANTI NEL RESTO DEL PAESE. Altissima la partecipazione alla chiusura degli impianti in Sicilia, dove l'iniziativa di protesta è iniziata già dalla serata di ieri, con 24 ore di anticipo sul resto del Paese. Secondo i primi dati che cominciano ad affluire dalle strutture territoriali delle Organizzazioni di categoria -Faib/Aisa, Fegica, Figisc/Anisa- promotrici dello sciopero, l'adesione dei gestori isolani supera il 92%, con punte intorno al 96% in alcune zone delle province di Palermo, Catania, Messina, Ragusa e Agrigento.
Read More »Nuova Ford Fiesta +: "bella e intelligente". Donne e auto un mix vincente.
Sapete qual è lo slogan della Nuova Ford Sapete qual è lo slogan della Nuova Ford Fiesta + ? Se non lo sapere provate a pensare ad una donna. Come la vorreste? Bella è la risposta, ma non solo. La vorreste bella e intelligente. Esatto ed è proprio questo lo slogan ( chiamiamola anche presentazione ) che la casa automoblistica americana ha pensato per il modello “Nuova Ford Fiesta +”: bella e intelligente. Naturalmente come accade di solito nel caso di promozioni commerciali delle case automoblistiche i riferimenti alla sensualità con un sottile sfondo erotico nelle descrizioni dei modelli non mancano. Leggiamo infatti sul sito della Ford: “Nuova Ford Festa + . Nasce una nuova forma di intelligenza: vivace e intuitiva. Un nuovo concetto di tecnologia accessibile che ti offre tutto quello di cui hai bisogno. Una linea seducente che cattura subito lo sguardo. Uno spazio interno funzionale e accogliente. Una dotazione che aggiunge emozioni e sicurezza ad ogni viaggio. Nuova Ford Fiesta+: solo il bello della tecnologia”. Dunque qui si parla di linea seducente ma del resto provate a tornare qualche post indietro a questo blog e leggete cosa scrive la Renault per la New Clio: “parte posteriore dinamica, cofano slanciato: le linee esterne di New Clio sottolineano il seducente profilo di una goccia d’acqua. Una fluidità naturale che deriva dalla luce che corre sui fianchi fino alla parte posteriore della carrozzeria”. Ed ancora andate più dietro e leggete della Nuova Citroen C1: “ti piacciono le francesi?” Insomme donne e auto un mix inscindibile che cattura.
Quanto alla Nuova Ford Fiesta +, messi da parte erotic dreams o scenari sensuali, possiamo senz’altro dire che si tratta di una bella autovettura che nella versione Nuova Ford Fiesta + 1.2 16 V, come è possibile apprendere dal sito della casa automobilistica, è dotata di:
• Motore Duratec 75CV Euro 4 (CO2 139 g/km)
• ABS con EBD
• climatizzatore
• radio CD con comandi al volante
Per maggiori informazioni visitare il sito italiano della Ford.
Ancora niente sul fronte del CD mentre il PDM aderisce a Nuova Satriano
SATRIANO - Anche se si continua a fare negli ambienti del centrodestra satrianese il nome di Luciano Battaglia quale possibile candidato a sindaco ancora non arriva nessuna conferma ufficiale. Dall'altra parte invece per la lista "Nuova Satriano" che ha candidato a sindaco il diessino Michele Drosi la notizia è che la coalizione si è ulteriormente rafforzata. Infatti il Partito Democratico Meridionale ha fatto sapere che ha aderito al Movimento "Nuova Satriano". Sarà Michele Drosi / Luciano Battaglia la sfida delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Satriano? I tempi stringono e una risposta giocoforza dovrebbe presto arrivare...
Read More »Traduzione libera in italiano dal latino – Cicerone – in Catilinam I, 30
TESTO LATINO Quamquam non nulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae inminent non videant aut ea, quae vident, dissimulent; qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo corroboraverunt; quorum auctoritate multi non solum improbi, verum etiam inperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste, quo intendit, in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam neminem tam improbum, qui non fateatur. Hoc autem uno interfecto intellego hanc rei publicae pestem paulisper reprimi, non in perpetuum comprimi posse. Quodsi se eiecerit secumque suos eduxerit et eodem ceteros undique collectos naufragos adgregarit, extinguetur atque delebitur non modo haec tam adulta rei publicae pestis, verum etiam stirps ac semen malorum omnium. TRADUZIONE LIBERA IN ITALIANO Tuttavia qui in Senato ci sono alcuni, che non vedono cosa sta per scatenarsi su di noi o fanno finta di non vedere quello che si trovano sotto gli occhi; alcuni che hanno alimentato con la disponibilità le attese di Catilina e reso più forte con il dubbio una congiura nascente; facendosi forte dell'autorità di questi, molti non solo delinquenti ma anche ingenui, avrebbero detto che operavo con la crudeltà di un tiranno se lo avessi punito. Ora però mi rendo conto che se Catilina arriverà all'accampamento di Manlio, dove ha intenzione di dirigersi, nessuno sarà così sciocco da non comprendere che è stata programmata una congiura, nessuna sarà così in mala fede da non riconoscere ciò. Se lui invece sarà ucciso, ho consapevolezza che riusciremo a tenere fermo questo disastro per un po' di tempo, ma non ad eliminarlo definitivamente. Se piuttosto, se ne andrà, se porterà con sé i suoi, se metterà insieme nello stesso posto gli altri disperati che ha rastrellato da ogni dove, non solo verrà eliminato il danno che è tanto cresciuto nella Repubblica, ma pure la radice e il seme di ogni male.
Read More »Soverato, Ulderico Nisticò: il latino completa la formazione
SULLA SALVEZZA DEL LATINO INTERVIENE ULDERICO NISTICÓ
SOVERATO - Recentemente ci siamo occupati dell'appello di Soverato News per la salvezza del latino. All'appello ha risposta da Udine, Loredana Marano docente di latino presso il Liceo Scientifico A.Einstein di Cervignano (UD).
La Marano ricopre il ruolo di Coordinatore generale dell'associazione internazionale Centrum Latinitatis Europae e di webmaster del sito www.centrumlatinitatis.org ed è responsabile della ricerca didattica del Centrum Latinitatis Europae nell'ambito delle discipline classiche. Un argomento che naturalmente non poteva non interessare anche ad Ulderico Nisticò. Lo storico soveratese opinionista del Quotidiano, è per formazione un classicista, e di mestiere professore di italiano e latino. Ha accettato di rispondere ad alcune domande.
Quanto ritiene utile portare avanti una battaglia per la difesa del latino?
Il latino, il greco, la filosofia, lo studio dell'arte sono per definizione "inutili", e perciò squisitamente umanistiche e spirituali. Riappropriarsi della lingua e della cultura dei Latini è completamento della formazione intellettuale e morale di ogni persona che voglia rendersi capace della sublime inutilità dei grandi valori. Proprio per questo, e non in vista di qualche obbiettivo particolare, che dobbiamo tornare al latino.
Come bisognerebbe muoversi?
Il latino è il latino. Evitiamo dunque surrogati politicamente corretti quali leggere gli autori in traduzione, o cavarsela con vaghi richiami alla "civiltà romana". Alcune scuole devono impartire insegnamenti di latino al massimo livello, con molte letture dirette di classici; e, assieme, lo studio del greco. Non vogliamo escludere nessuno? Allora per chi non è in grado o non vuole affrontare tali studi specifici, ci sia almeno un approccio alla storia romana e classica in genere.
Quali sono le concrete possibilità di "salvare il latino".
Non è la prima volta che la lingua latina corre dei rischi. Alcuni illuministi estremisti già proposero di abolirla dalle scuole. La hanno levata via di peso dalla Media unica. I romantici la detestavano, e Rostand cantò "chi ci libererà mai dai Greci e dai Romani?". Ma ogni volta il culto dei classici è rinato, e credo che, da qui a qualche anno, torneremo a leggere Virgilio, Orazio, Cicerone.
Latino o cinese? Professore, cosa avrebbe risposto a quello studente che aveva espresso riserve sull'utilità di studiare il latino preferendo il cinese?
Ad inceptum redeo, ovvero torno all'inizio. Rispondo che, se cerca l'utilità di una lingua, è molto più facile incontrare un nepalese che un romano antico, e perciò dovremmo studiare la lingua di Katmandù invece di Catullo e Lucrezio e Tacito. Ma se vogliamo trovare anche uno scopo pratico, ebbene, chi ha imparato il latino ha anche una tale coscienza linguistica da poter imparare anche un'altra lingua o più ancora, cinese compreso.
Fabio Guarna (Fonte: il Quotidiano della Calabria)
Satriano, Luciano Battaglia candidato a sindaco?
"A Battaglia succede Battaglia". Così qualcuno commenta le ultime notizie, abbastanza attendibili considerato che arrivano da fonti accreditate, che dabebbero come possibile candidato alla carica di sindaco di Satriano, Luciano Battaglia. L'esponente politco è attualmente assessori ai lavori pubblici del Comune di Satriano nella giunta di Domenico Battaglia (l'attuale primo cittadino: l'altro Battaglia della battuta)ed è stato sindaco negli anni '80. La sua candidatura troverebbe sostegno nella compagine che sostiene la maggioranza che ha governato in questi anni garantendo così continuità all'azione portata avanti dall'esecutivo. Ad attenderlo il diessino Michele Drosi, pronto a sfidarlo e che notizie dell'ultima ora danno la coalizione che lo sostiene di area progressista, forte di nuovi sostegni. Per ora su Luciano Battaglia niente di ufficiale ma non si esclude che l'interrogativo sulla sua candidatura potrebbe trovare presto una risposta.
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